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Per gli studenti con disabilità...

Per gli studenti con disabilità...

 

Nella scuola italiana il diritto allo studio degli alunni con disabilità è garantito mediante la loro inclusione nella scuola, attraverso varie forme di supporto (che vanno dall’assegnazione di insegnanti di sostegno, alla composizione delle classi, alla formazione dei docenti, alla composizione di vari Gruppi di lavoro intra e interprofessionali, sperimentazioni di modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie, ecc.).

La  Legge  104/1992  ha  chiaramente  definito  forme  e  criteri  per  consentire  agli  alunni disabili  di  realizzare  i  loro  diritti  di  partecipazione  attiva,  in  termini  di  pieno  accesso all’istruzione all’interno del sistema educativo e lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell’autonomia (Legge 104/92, art. 12 e art. 13).

Dal 2000, il Regolamento dell'autonomia scolastica (DPR 275/1999) ha, inoltre, individuato tra le finalità della scuola quella di rispondere alle "caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire  loro  il  “successo  formativo” e  ha  sottolineato  il  pieno  riconoscimento  e  la valorizzazione delle diverse abilità.

Il comma 5 dell’art. 12 della Legge quadro identifica alcuni momenti significativi dell’iter finalizzato alla piena integrazione scolastica degli alunni con disabilità:

 – l’individuazione dell’alunno come «persona handicappata»;

 – la definizione di una «Diagnosi funzionale»;

 – la predisposizione di un «Profilo dinamico funzionale»;

 – la formulazione di un «Piano educativo individualizzato»;

 – le occasioni di verifica degli interventi realizzati e di aggiornamento della documentazione

(questi ultimi, contemplati dai commi 6 e 8 dell’art. 12 della Legge 104/1992).

Tale documentazione e le procedure di certificazione sono in parte modificate dal D.Lgs 13 aprile 2017, n°66 recante Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dai suoi decreti attuativi (D. Lgs. 13 aprile 2017, n° 66 e D. Lgs. 07 agosto 2019, n° 96) che richiamano la classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Healt) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale prende in considerazione gli aspetti “sociali” della disabilità e non la interpreta solo come il risultato di una malattia, considerando altresì i fattori di contesto e permettendo di registrare l’impatto dell’ambiente sul “funzionamento” della persona. sulla base di una nuova prospettiva, quella bio-psico-sociale. Tali norme, ad esempio, prevedono, la redazione di un unico Profilo di Funzionamento” (redatto, appunto, secondo i criteri propri dell’ICF) in luogo della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (art. 5, comma 3 D. Lgs. 66/2017). Per la decorrenza di tale obbligo (originariamente fissato dal D.Lgs, 66/17 al 01 settembre 2019) nonché per la definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di redazione del Profilo di funzionamento, si resta in attesa di un ulteriore Decreto del Ministro della salute, di concerto con il MIIUR e con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (D. Lgs 96/19). 

Nella ancora pienamente vigente Legge quadro (L. 104/92), inoltre, vengono  definite  anche  le  modalità  di  intervento,  le  caratteristiche  peculiari  di  tale documentazione — finalizzata non a un generico inserimento, ma a sostenere e a rendere concreto il diritto all’educazione e all’istruzione — e i limiti degli interventi stessi, avendo ben presente che al centro della programmazione educativa e didattica vi è l’alunno con la sua situazione peculiare e le sue esigenze di sviluppo della personalità complessiva e non le singole prestazioni. Rispetto alle caratteristiche della documentazione da elaborare, la Legge quadro chiarisce senza ombra di dubbio che l’iter da seguire per la sua predisposizione deve evitare il rischio di una “sanitarizzazione”degli interventi e   valorizzare, invece, appieno gli aspetti propriamente educativi e didattici. Ancora il succitato comma 5 dell’art. 12 della L. 104/1992 prevede, in tal senso,  un approccio non solo “alle  caratteristiche  fisiche,  psichiche,  sociali  e  affettive  dell’alunno”  o  alle  “difficoltà  di apprendimento   conseguenti   alla   situazione   di   handicap”,   ma   più   diffusamente   alle “possibilità di recupero, alle capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate”. Infine, a proposito dei confini entro cui definire i contenuti degli interventi da effettuare, si sottolinea  la  necessità  di  operare  “nel  rispetto  delle  scelte  culturali  della  persona handicappata” (L.104/92, art.   12,   comma   5), “con   la   collaborazione   dei   genitori   e   con   il coinvolgimento degli stessi studenti” (Legge 104/92, art. 5, comma 2), mentre il D. Lgs 66/2017, nel ribadire tali principi, aggiunge come l’inclusione scolastica “risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”(D. Lgs 66/2017, art.1, comma 1, lett. a) e “si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio”(D. Lgs 66/2017, art.1, comma 1, lett. b).

Nella tabella che segue sono riportati i documenti (e le rispettive caratteristiche) previsti dalla legge per l’inclusione degli studenti con disabilità, distinguendo tra ciò che prevede la normativa vigente e il combinato disposto delle norme che, a regime, modificheranno quest’ultima (contraddistinte con il colore verde). I documenti con sfondo rosso, invece, sono soggetti a scadenza perché saranno “sostituiti” da quelli previsti dal Profilo di Funzionamento, dal momento della sua effettiva operatività.

DOCUMENTO

DESCRIZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

CHI LO REDIGE

TEMPI

MODULISTICA

Certificazione ex L. 104/92

L’accertamento della situazione di alunno disabile può essere effettuato, su richiesta della famiglia, solo per gli alunni che abbiano già eseguito un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessita di garantire supporti all’integrazione scolastica.  E’ opportuno segnalare che il percorso di integrazione scolastica della persona con disabilità non si esaurisce con l’accertamento che invece costituisce il primo passo a garanzia del diritto allo studio delle persone disabili.

Il Collegio ha infatti la funzione di accertare la disabilita ed il conseguente diritto soggettivo ad usufruire di supporti per 1’integrazione scolastica.

Sarà poi il servizio che ha in carico il ragazzo, in base al risultato dell’accertamento, a indicare/concordare con famiglia e scuola la tipologia dei supporti più opportuni, farsi garante dei successivi adempimenti e fornire la consulenza alla scuola.

La domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio1992,n.104, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda Sanitaria Locale, è presentata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Contestualmente all’accertamento previsto dall’articolo 4, ove richiesto dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale, è possibile procedere all’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica (D. Lgs 96/19).

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185

"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" [ABROGATO DA D. Lgs 13/04/2017, n. 66]

 

Legge 05 febbraio 1992, n° 104 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

D. Lgs 13/04/2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”(a regime dal 01/09/2019)

 

D. Lgs 07/08/2019, n.96

Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),

della legge 13 luglio 2015, n. 107”

L’accertamento e’ effettuato dal collegio istituito presso le Aziende Sanitarie Locali.  Il collegio è composto da un neuropsichiatra infantile appartenente alle Unita Operative dell’Infanzia e dell’Adolescenza delle Aziende Ospedaliere, uno psicologo della Azienda Sanitaria Locale e un assistente sociale della Azienda Sanitaria Locale.

 

LA PRIMA COMMISSIONE MEDICA PER L’ACCERTAMENTO DISABILITA’ IN ETA’ EVOLUTIVA COMPOSTA DA:

•un medico legale, che assume le funzioni di presidente;

•due medici specialisti: uno di pediatria o neuropsichiatria infantile l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto;

integrata da:

• un assistente specialistico o un operatore sociale o uno psicologo individuati dall'ente locale o dall’INPS

• un medico INPS (D. Lgs 96/19)

Gli accertamenti vanno effettuati  in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilita' dell'accertamento effettuato. A tale riguardo, bisogna porre particolare attenzione a tale termine, in modo tale di iniziare la procedure di revisione e/o conferma nei tempi necessari ad ottenerle prima della scadenza della certificazione vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta accertamento da parte della famiglia

Diagnosi Funzionale

(documento vigente fino al 31/08/2019 o, comunque, fino alla concreta applicabilità delle norme di cui al D. Lgs. 66/17 e del D. Lgs. 96/19 e/o fino al momento del rinnovo relativo al singolo studente)

Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

 

La diagnosi funzionale ha il compito di descrivere, con la massima obiettività, le potenzialità dell’alunno a diversi livelli: cognitivo, affettivo – relazionale, linguistico, sensoriale, motorio – prassico, neuropsicologico e dell’autonomia personale, allo scopo di fornire al personale scolastico, in particolar modo ai docenti, le notizie necessarie su cui fondare gli interventi didattici e di recupero.

 

Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”

 

Legge 05 febbraio 1992, n° 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

D. Lgs 13/04/2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”(a regime dal 01/09/2019)

 

D. Lgs 07/08/2019, n.96

Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),

della legge 13 luglio 2015, n. 107”

Alla sua elaborazione provvede una unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima.

Viene generalmente presentata all’inizio dell’anno scolastico e depositata agli atti della scuola.

Stante la non indifferente mole di lavoro che ricade sui servizi sociosanitari, non viene rinnovata annualmente (come dovrebbe), ma va rinnovata quantomeno ad ogni cambio di ciclo scolastico, salvo variazioni significative che ne suggeriscano una revisione anticipata rispetto a tale cadenza.

 

 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

(documento vigente fino al 31/08/2019 o, comunque, fino alla concreta applicabilità delle norme di cui al D. Lgs. 66/17 e del D. Lgs. 96/19 e/o fino al momento del rinnovo relativo al singolo studente)

Ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il Profilo Dinamico Funzionale è atto successivo alla Diagnosi Funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

 

L’obiettivo è quello di fare una lettura dinamica del soggetto. La differenza sostanziale del P.D.F. rispetto alla diagnosi funzionale, quindi, è che con il P.D.F. l'attenzione è spostata dalle carenze del soggetto disabile alle sue competenze, alle sue potenzialità; qui, infatti, si dovrebbe indicare il prevedibile sviluppo a medio termine dell'allievo in situazione di disabilità.  La prima parte di questo documento tiene conto sia dei risultati della Diagnosi Funzionale che di un periodo di osservazione in situazione di apprendimento, dopodiché si riportano i dati relativi ai vari assi (e non più “aree” come per la Diagnosi Funzionale) cognitivo e neuropsicologico, affettivo-relazionale, linguistico e comunicativo, sensoriale, motorio-prassico, autonomia personale e sociale e dell’apprendimento.

Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”

 

Legge 05 febbraio 1992, n° 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

D. Lgs 13/04/2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”(a regime dal 01/09/2019)

 

D. Lgs 07/08/2019, n.96

Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),

della legge 13 luglio 2015, n. 107”

Viene redatto dall’unità multidisciplinare che ha provveduto alla redazione della Diagnosi Funzionale in collaborazione con i docenti curriculari e di sostegno del Consiglio di classe, con l’eventuale partecipazione dell’operatore psicopedagogico e con il supporto dei familiari dopo aver preso visione della Diagnosi funzionale. Viene depositato agli atti della scuola.

In via orientativa, alla fine del biennio e del quarto anno superiore, i soggetti tenuti alla sua redazione tracciano un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del PDF alle indicazioni nello stesso delineate e,pertanto, aggiornato in seguito a tale valutazione.

 

P.D.F.

 

 

 

Conferma PDF vigente

 

Profilo di Funzionamento

(PF)

(normativamente a regime dal 01/09/2019, ma operativo dal momento in cui saranno stati stabiliti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento secondo le procedure di cui al D. Lgs 96/19)

Ai sensi dell’art.5, comma 3 del D. Lgs. 66/2017, il Profilo di Funzionamento ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, pertanto, oltre a contenere quanto ad oggi indicato in tali documenti , come la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap (oggi indicata nella DF) o il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e nei tempi medi (oggi indicato del PDF), costituisce il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica (D. Lgs.66/2017, art. 4, lett. a) e b).

Tale documento viene redatto secondo i criteri ed i contenuti propri della classificazione ICF dell'OMS, divenendo il nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico (D. Lgs 96/19).

Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”

 

Legge 05 febbraio 1992, n° 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

D. Lgs 13/04/2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”(a regime dal 01/09/2019)

 

D. Lgs 07/08/2019, n.96

Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),

della legge 13 luglio 2015, n. 107”

È redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), composta da:

• Uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

• almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza

È redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto lo studente (D. Lgs 96/19).

È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona (D. Lgs. 66/2017, art. 4, lett. d).

In via orientativa, tuttavia, alla fine del biennio e del quarto anno superiore, i soggetti tenuti alla sua redazione tracciano un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del PF alle indicazioni nello stesso delineate e, pertanto (analogamente a quanto avviene con il PDF). Il documento potrà essere aggiornato in seguito a tale valutazione.

 

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

“Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per  l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione”

Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo12, comma5, L.104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS (D. Lgs 96/19).

Per ogni alunno in situazione di disabilità inserito nella scuola viene redatto il P.E.I. sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale (o dal 01/09/2019 dal Profilo di funzionamento), nonché da ciò che emerge dall’osservazione dell’allievo. Esso deve cercare di costruire (e non prevedere) il futuro dell’alunno giorno dopo giorno, attraverso attività concrete, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi didattici e magari, nella sua auspicabile evoluzione, in documento che “abbraccia” tutte le componenti e gli aspetti della vita di quella persona, non soltanto didattici.  I soggetti che partecipano alla sua redazione propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale (o dalla certificaizone di disabilità e dal Profilo di funzionamento dal 01/09/2019), gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

E’ strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.

Garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma5-bis dell’articolo3 (D. Lgs 96/19).

La stesura di tale documento come lavoro di équipe sottolinea, pertanto, il carattere di progetto unitario ed integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone che convergono sia sull’obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità degli interventi e delle verifiche da effettuare.

Dal 01/09/2021 tale documento viene redatto con riferimento ai criteri ed i contenuti propri della classificazione ICF dell'OMS.

Articolo 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”

 

Legge 05 febbraio 1992, n° 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

 

D. Lgs 13/04/2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”(a regime dal 01/09/2019)

 

D. Lgs 07/08/2019, n.96

Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),

della legge 13 luglio 2015, n. 107”

 

D.I. 29/12/2020, n° 182

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida,

nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità,

ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

LINEE GUIDA concernenti la definizione delle modalità,

anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui

all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017

e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche

allegate al D.I. 29/12/2020, n° 182

E’ elaborato e approvato dal GLO,  composto dal Consiglio di classe e presieduto dal

Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità

genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione

di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base (D. Lgs. 66/17, D. Lgs. 96/19 e D.I. 182/2020).

E’depositato agli atti della scuola con la firma di tutti coloro che hanno partecipato alla sua redazione. Copia di tale documento va consegnata ai genitori.

Per quanto riguarda gli studenti con PEI cosiddetto “differenziato”, la sua prima “applicazione” richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione eventualmente deliberate. Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia. Il passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il conseguimento del titolo è, comunque, sempre possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti (D.I. 182/2020)

 

Per gli studenti di “nuova certificazione (neoiscritti all’Istituto) è redatto in via provvisoria entro giugno. Il documento annuale, invece, è redatto per tutti in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre (dopo, comunque, un congruo periodo di osservazione). E’ redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento da una Istituzione scolastica a un’altra è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Il PEI sarà ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione (D. Lgs 96/19).E’ soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO siriunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie e, successivamente, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.Può essere, comunque, modificato in ogni momento dell’anno con la stessa procedura e coinvolgendo gli stessi soggetti che lo hanno redatto.

 

 

 

P.E.I.

Accettazione PEI differenziato da parte delle famiglia (agg. 20/11/2018)