Per gli studenti portatori di disabilità…
Nella scuola italiana il diritto allo studio degli alunni con disabilità è garantito mediante la loro inclusione nella scuola, attraverso varie forme di supporto (che vanno dall’assegnazione di insegnanti di sostegno, alla composizione delle classi, alla formazione dei docenti, alla composizione di vari Gruppi di lavoro intra e interprofessionali, sperimentazioni di modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie, ecc.).
La Legge 104/1992 ha chiaramente definito forme e criteri per consentire agli alunni disabili di realizzare i loro diritti di partecipazione attiva, in termini di pieno accesso all’istruzione all’interno del sistema educativo e lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell’autonomia (Legge 104/92, art. 12 e art. 13).
Dal 2000, il Regolamento dell'autonomia scolastica (DPR 275/1999) ha, inoltre, individuato tra le finalità della scuola quella di rispondere alle "caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il “successo formativo” e ha sottolineato il pieno riconoscimento e la valorizzazione delle diverse abilità.
Il comma 5 dell’art. 12 della Legge quadro identifica alcuni momenti significativi dell’iter finalizzato alla piena integrazione scolastica degli alunni con disabilità:
– l’individuazione dell’alunno come «persona handicappata»;
– la definizione di una «Diagnosi funzionale»;
– la predisposizione di un «Profilo dinamico funzionale»;
– la formulazione di un «Piano educativo individualizzato»;
– le occasioni di verifica degli interventi realizzati e di aggiornamento della documentazione
(questi ultimi, contemplati dai commi 6 e 8 dell’art. 12 della Legge 104/1992).
Vengono definite anche le modalità di intervento, le caratteristiche peculiari di tale documentazione — finalizzata non a un generico inserimento, ma a sostenere e a rendere concreto il diritto all’educazione e all’istruzione — e i limiti degli interventi stessi, avendo ben presente che al centro della programmazione educativa e didattica vi è l’alunno con la sua situazione peculiare e le sue esigenze di sviluppo della personalità complessiva e non le singole prestazioni. Rispetto alle caratteristiche della documentazione da elaborare, la Legge quadro chiarisce senza ombra di dubbio che l’iter da seguire per la sua predisposizione deve evitare il rischio di una “sanitarizzazione”degli interventi e valorizzare, invece, appieno gli aspetti propriamente educativi e didattici. Ancora il succitato comma 5 dell’art. 12 della L. 104/1992 prevede, in tal senso, un approccio non solo “alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno” o alle “difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap”, ma più diffusamente alle “possibilità di recupero, alle capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate”. Infine, a proposito dei confini entro cui definire i contenuti degli interventi da effettuare, si sottolinea la necessità di operare “nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata” (L.104/92, art. 12, comma 5), “con la collaborazione dei genitori e con il coinvolgimento degli stessi studenti” (Legge 104/92, art. 5, comma 2).
DOCUMENTO |
DESCRIZIONE |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
CHI LO REDIGE |
TEMPI |
MODULISTICA |
Certificazione ex L. 104/92 |
L’accertamento della situazione di alunno disabile può essere effettuato, su richiesta della famiglia, solo per gli alunni che abbiano già eseguito un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessita di garantire supporti all’integrazione scolastica. E’ opportuno segnalare che il percorso di integrazione scolastica della persona con disabilità non si esaurisce con l’accertamento che invece costituisce il primo passo a garanzia del diritto allo studio delle persone disabili. Il Collegio ha infatti la funzione di accertare la disabilita ed il conseguente diritto soggettivo ad usufruire di supporti per 1’integrazione scolastica. Sarà poi il servizio che ha in carico il ragazzo, in base al risultato dell’accertamento, a indicare/concordare con famiglia e scuola la tipologia dei supporti più opportuni, farsi garante dei successivi adempimenti e fornire la consulenza alla scuola.
|
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" |
L’accertamento e’ effettuato dal collegio istituito presso le Aziende Sanitarie Locali. Il collegio è composto da un neuropsichiatra infantile appartenente alle Unita Operative dell’Infanzia e dell’Adolescenza delle Aziende Ospedaliere, uno psicologo della Azienda Sanitaria Locale e un assistente sociale della Azienda Sanitaria Locale.
|
Gli accertamenti vanno effettuati in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilita' dell'accertamento effettuato. A tale riguardo, bisogna porre particolare attenzione a tale termine, in modo tale di iniziare la procedure di revisione e/o conferma nei tempi necessari ad ottenerle prima della scadenza della certificazione vigente. |
Richiesta accertamento da parte della famiglia |
Diagnosi Funzionale |
Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
La diagnosi funzionale ha il compito di descrivere, con la massima obiettività, le potenzialità dell’alunno a diversi livelli: cognitivo, affettivo – relazionale, linguistico, sensoriale, motorio – prassico, neuropsicologico e dell’autonomia personale, allo scopo di fornire al personale scolastico, in particolar modo ai docenti, le notizie necessarie su cui fondare gli interventi didattici e di recupero.
|
Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994" Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”
Legge 05 febbraio 1992, n° 104“ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” |
Alla sua elaborazione provvede una unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. Viene generalmente presentata all’inizio dell’anno scolastico e depositata agli atti della scuola. |
Stante la non indifferente mole di lavoro che ricade sui servizi sociosanitari, non viene rinnovata annualmente, ma solo ad ogni cambio di ciclo scolastico, salvo variazioni significative che ne suggeriscano una revisione anticipata rispetto a tale cadenza.
|
|
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) |
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il Profilo Dinamico Funzionale è atto successivo alla Diagnosi Funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).
L’obiettivo è quello di fare una lettura dinamica del soggetto. La differenza sostanziale del P.D.F. rispetto alla diagnosi funzionale, quindi, è che con il P.D.F. l'attenzione è spostata dalle carenze del soggetto disabile alle sue competenze, alle sue potenzialità; qui, infatti, si dovrebbe indicare il prevedibile sviluppo a breve e medio termine dell'allievo in situazione di handicap. La prima parte di questo documento tiene conto sia dei risultati della Diagnosi Funzionale che di un periodo di osservazione in situazione di apprendimento, dopodiché si riportano i dati relativi ai vari assi (e non più “aree” come per la Diagnosi Funzionale) cognitivo e neuropsicologico, affettivo-relazionale, linguistico e comunicativo, sensoriale, motorio-prassico, autonomia personale e sociale e dell’apprendimento. |
Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994" Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”
Legge 05 febbraio 1992, n° 104“ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” |
Viene redatto dall’unità multidisciplinare che ha provveduto alla redazione della Diagnosi Funzionale in collaborazione con i docenti curriculari e di sostegno del Consiglio di classe, con l’eventuale partecipazione dell’operatore psicopedagogico e con il supporto dei familiari dopo aver preso visione della Diagnosi funzionale. Viene depositato agli atti della scuola. |
In via orientativa, alla fine del biennio e del quarto anno superiore, i soggetti tenuti alla sua redazione tracciano un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del PDF alle indicazioni nello stesso delineate e,pertanto, aggiornato in seguito a tale valutazione.
|
P.D.F.
Conferma PDF vigente |
Piano Educativo Individualizzato (PEI) |
“Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione”
Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I. sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, nonché da ciò che emerge dall’osservazione dell’allievo. Esso deve cercare di costruire (e non prevedere) il futuro dell’alunno giorno dopo giorno, attraverso attività concrete, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi didattici e magari, nella sua auspicabile evoluzione, in documento che “abbraccia” tutte le componenti e gli aspetti della vita di quella persona, non soltanto didattici. I soggetti che partecipano alla sua redazione propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. La stesura di tale documento come lavoro di équipe sottolinea, pertanto, il carattere di progetto unitario ed integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone che convergono sia sull’obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità degli interventi e delle verifiche da effettuare.
|
Articolo 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994" Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”
Legge 05 febbraio 1992, n° 104“ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” |
E’ redatto dagli operatori dell’A.S.L., dagli insegnanti curriculari del Consiglio di classe, dall’insegnante di sostegno e, qualora presente, dall’operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia e depositato agli atti della scuola con la firma di tutti gli insegnanti del Consiglio di classe, dei genitori e degli operatori socio-sanitari. Copia di tale documento va consegnata ai genitori. Per quanto riguarda gli studenti con PEI cosiddetto “differenziato”, la famiglia deve necessariamente esprimere il consenso al tipo di programmazione individuata (che non consentirà allo studente di conseguire il diploma, ma soltanto un attestato di credito formativo). Se la famiglia non si pronuncia (nei termini eventualmente comunicati dalla scuola) o non interviene un dissenso espresso, la programmazione differenziata si intende accettata.
|
Il P.E.I. deve essere redatto entro i primi mesi dell’anno scolastico dopo un periodo congruo di osservazione (auspicabilmente entro la fine del mese di novembre) Esso deve essere verificato regolarmente ogni tre o quattro mesi e, se del caso, modificato in seno al Consiglio di classe. |
P.E.I.
Accettazione PEI differenziato da parte delle famiglia
|