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LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021

LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021

 

il presente Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime; gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza;

 

sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020;

 

è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali:

come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;

come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione:

   1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

   2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

  3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona;

 

è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.

 

 

TESTO COMPLETO:

Il Protocollo esami di stato.pdf